Overbooking: risarcimento fino a € 600

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L'overbooking è un caso di sovra prenotazione, che si verifica quando le compagnie aeree hanno venduto un numero di biglietti superiore rispetto alla capacità effettiva dell’aeromobile.

In tal caso le compagnie aeree sono obbligate ex art. 4 Reg. CE n. 261/04 a verificare se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a rinunciare alla propria prenotazione in cambio di determinati benefici, consistenti o in un rimborso completo del costo del biglietto o nel re-imbarco su un volo successivo, purchè, in tale ultimo caso, venga garantita una assistenza a terra (cibo, telefonate, sistemazione in albergo, e il trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione).

Qualora, invece, il passeggero non voglia rinunciare alla propria prenotazione, e ciò nonostante gli venga negato l'imbarco dalla compagnia aerea, egli avrà immediatamente diritto alla compensazione pecuniaria, il cui ammontare dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza tra l’aeroporto di partenza e quello di arrivo e ciò oltre al rimborso totale del biglietto.

L'obiettivo principale del Regolamento 261/2004/CE è migliorare la protezione dei diritti dei passeggeri in Europa che a causa della cancellazione del volo, mancato imbarco o ritardo prolungato raggiungono la destinazione finale 3 ore o più dopo l'orario d'arrivo originariamente previsto.

Infatti, l’art. 7 co. 1 Reg. CE n. 261/04 prevede, sulla base della distanza tra l’aeroporto di partenza e quello di destinazione, il quantum di compensazione pecuniaria che dovrà corrispondere la compagnia aerea al passeggero:

Ammontare della compensazione

  • € 250,00 per distanze inferiori o pari a 1500 km
  • € 400,00 per distanze comprese tra 1500 e 3500 km
  • € 600,00 per distanze superiori a 3500 km

Conclusivamente, non sarà dovuta:

Infine, occorre evidenziare che sulla compagnia aerea incombe un altro importante obbligo ex art. 9 del Reg. CE n. 261/04, consistente nell’assicurare al passeggero una forma di assistenza nel tempo di attesa della partenza del volo in ritardo o cancellato, per cui potrà chiedersi un risarcimento supplementare (art.12 del Reg. CE n. 261/04).

Specificatamente, il vettore aereo deve garantire:

  • Bevande;
  • Cibo;
  • Alloggio (se ri-prenotato per il giorno successivo);
  • Trasporto sino all'alloggio;
  • Telefonate ed e-mail.

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