Volo in ritardo: risarcimento fino a € 600

Rimborso volo in ritardo
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L'obiettivo principale del Regolamento 261/2004/CE è migliorare la protezione dei diritti dei passeggeri in Europa che a causa della cancellazione del volo, negato imbarco o ritardo prolungato raggiungono la destinazione finale 3 ore o più dopo l'orario d'arrivo originariamente previsto. Infatti, l’art. 7 co. 1 Reg. CE n. 261/04 prevede, sulla base della distanza tra l’aeroporto di partenza e quello di destinazione, il quantum di compensazione pecuniaria che dovrà corrispondere la compagnia aerea al passeggero:

Ammontare della compensazione

  • € 250,00 per distanze inferiori o pari a 1500 km
  • € 400,00 per distanze comprese tra 1500 e 3500 km
  • € 600,00 per distanze superiori a 3500 km

L’unico caso in cui verrà meno l’obbligo per la compagnia aerea di corrisponderla si verificherà quando quest’ultima dimostrerà che il ritardo o la cancellazione del volo è dovuto a circostanze eccezionali, che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Conclusivamente, non sarà dovuta:

  • Nell’ipotesi in cui sopravvengano circostanze straordinarie che esulano dal controllo della compagnia aerea: estreme condizioni atmosferiche, disordini politici o scioperi;
  • Nel caso in cui si riceva la notizia della cancellazione del volo almeno quattordici giorni prima della data programmata di partenza o nel caso in cui il vettore offra un'alternativa per la stessa tratta con un programma simile a quello del volo originale.

Infine, occorre evidenziare che sulla compagnia aerea incombe un altro importante obbligo ex art. 9 del Reg. CE n. 261/04, consistente nell’assicurare al passeggero una forma di assistenza nel tempo di attesa della partenza del volo in ritardo o cancellato, per cui potrà chiedersi un risarcimento supplementare (art.12 del Reg. CE n. 261/04).

Specificatamente, il vettore aereo deve garantire:

  • Bevande;
  • Cibo;
  • Alloggio (se ri-prenotato per il giorno successivo);
  • Trasporto sino all'alloggio;
  • Telefonate ed e-mail.

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